07.08.2025 | Legge 109 del 30/07/2025 (ex Decreto Scuola): le novità

Il Decreto scuola e Università diventa Legge. Fra le modifiche introdotte in sede di conversione, che interessano la scuola, segnaliamo che la legge pone fine a un lungo contenzioso riconoscendo la validità dei titoli di studio per gli educatori dell’infanzia immatricolati fino all’anno accademico 2018/2019 nei corsi di Scienze dell’educazione (L-19) e Scienze della formazione primaria (LM-85bis), che erano stati penalizzati da una precedente normativa.

Modifica alla normativa sui titoli di studio: la legge 30 luglio 2025, n. 109 ha modificato l’art. 14 c. 3 del D. Lgs. 65/2017, che ora recita:

“A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, (purché l’immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l’anno accademico 2018/ 2019).

Continuano altresì ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia ((gli ulteriori titoli)) previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l’anno scolastico o accademico 2021/2022.”