Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.187 dell’11 agosto 2022 è stato pubblicato il decreto con cui sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 400 milioni di euro, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dell’articolo 28, comma 4 del decreto-legge n.17 del 1° marzo 2022 (link alla precedente notizia ANCI).
In merito a ciò, come indicato nel comunicato del Ministero dell’Interno aggiornato il 12 agosto u.s., la richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo n.229 entro le ore 23:59 del 15 settembre 2022, a pena di decadenza.
Si evidenzia che l’eventuale trasmissione dei modelli con modalità diversa da quella telematica, prevista nel suddetto decreto ministeriale non sarà ritenuta valida ai fini del rispetto dell’adempimento con conseguente esclusione delle relative certificazioni.
È comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, attraverso un ulteriore invio telematico, secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l’Ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello.
La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai Comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per le annualità 2021-2022, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2021-2022, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesto in precedenza.
Di seguito, le tipologie di interventi ammissibili:
Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:
- di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio;
- di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.
Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti:
- manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
- manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.
Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente:
- manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza;
- manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
- manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche;
- manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.
Gli interventi, a pena di esclusione del contributo, devono essere identificati dai CUP, classificati sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2023” e dettagliati secondo i criteri individuati all’interno dell’allegato 1 al presente comunicato
Il termine ultimo previsto delle ore 23.59 del 15 settembre 2022 per la presentazione delle istanze in questione è perentorio. Si richiama, dunque, l’attenzione degli Enti interessati a svolgere tempestivamente tutte le attività propedeutiche necessarie per produrre le istanze di finanziamento (come, ad esempio, la richiesta di nuovi CUP, l’approvazione dei piani annuali o triennali delle OOPP, l’invio dei bilanci, etc.,), tenendo anche conto dei necessari tempi di aggiornamento dei sistemi interessati, normalmente identificabili in 5 giorni lavorativi.
Richieste di chiarimento e assistenza possono essere attivate:
- attraverso il sistema di Ticket del MOP per richieste in merito alle funzioni della piattaforma GLF-MOP;
- attraverso la mail operepubbliche.fl@interno.it per richieste amministrative;
- per i relativi chiarimenti sui CUP si può fare riferimento all’apposita sezione del sito internet della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al link: http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup;
- Le richieste di assistenza dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 20.00 del 15 settembre 2022.
Come prescritto, non sono considerate ammissibili le istanze degli enti che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati BDAP (di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n.118 del 2011) i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti al rendiconto 2021.
In merito alla trasmissione del rendiconto 2021 alla banca dati BDAP, si precisa che sono verificati, ai fini dell’ammissione, tutti i prospetti inviati relativi a: – SDB (Schemi di bilancio); – DCA (Dati contabili analitici); – IND (Indicatori).
L’Ente è tenuto, una volta trasmessi dati, a visualizzare tutti i prospetti acquisiti sul sistema, al fine di verificare la correttezza dei relativi contenuti. Si raccomanda, altresì, di trasmettere alla banca dati BDAP i dati del rendiconto 2021 in data antecedente all’invio della richiesta di contributo.