26.11.2025 | Informativa del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) relativa alle modalità di versamento dei proventi delle sanzioni per inquinamento acustico

Il Ministero dell’Ambiente è intervenuto con due comunicazioni, Nota Protocollo 37616/MASE del 27/02/2025 e il successivo documento di novembre 2025, quest’ultimo allegato, al fine di chiarire le procedure di versamento alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.lgs. n. 42 del 2017.

La normativa modificata stabilisce che la percentuale delle sanzioni amministrative applicate, che deve essere versata sul capitolo dello Stato (Capo 32, capitolo 2592, art. 19 del bilancio dello Stato), è pari al 100%.

Il Ministero, facendo seguito alla precedente circolare, ha precisato che ogni Comune è tenuto ad effettuare il pagamento come già specificato, ma inserendo la seguente dicitura nella causale di versamento: Causale di Versamento Obbligatoria: “Sanzioni acustiche art. 10, c. 4, Legge n. 447/1995 – Versamento del 100%”.

Ricordiamo che il versamento deve essere effettuato sul seguente codice IBAN: Codice IBAN (Capitolo 2592/art. 19) – IT50W0100003245BE00000001UW

Si specifica che il codice IBAN è valido per i pagamenti effettuati da qualunque Tesoreria.

Il versamento integrale (100%) all’entrata del bilancio dello Stato è propedeutico al meccanismo di riassegnazione. Infatti, l’Art. 10, comma 4, stabilisce che il 70% delle somme versate è riassegnato su apposito capitolo del Ministero per essere devoluto, tramite decreto, ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento (di cui all’Art. 7 della Legge n. 447/1995) e alle Agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l’attuazione dei controlli.

Infine, si rammenta l’obbligo di rendicontazione previsto dall’articolo 10, comma 4-bis, della legge quadro. La rendicontazione giustificativa sull’utilizzo delle somme deve essere trasmessa dal Comune alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una relazione.

ALLEGATI

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