ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 8/PC DEL 7 APRILE

1.ad integrazione della propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020, la chiusura nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti;

2. è fatto obbligo a chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, l’uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio;

3. la disposizione di cui al precedente punto si applica anche ai servizi pubblici non di linea (servizio NCC, taxi, ecc.);

4. restano confermate, per quanto non espressamente regolato dalla presente ordinanza, le disposizioni di cui alla propria ordinanza n.7/PC del 3 aprile 2020.

La presente disposizione è adottata per possibili situazioni di aggravamento del rischio sanitario che si potrebbero verificare nel territorio regionale, nonché per ragioni di esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme poste a presidio delle predette esigenze.

L’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.

Si segnala che ai sensi dell’art. 4, primo comma, lett. h) e dell’art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, l’Autorità regionale cui indirizzare gli scritti difensivi, gli eventuali documenti e la richiesta di audizione è, quale organo regionale competente ai sensi degli artt. 10 e 11 della citata legge regionale n. 1/1984 anche alla determinazione ed irrogazione delle previste sanzioni, la Direzione generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Trieste, Piazza Unità d’Italia 1, tel. 0403774222, e-mail direzionegenerale@regione.fvg.it, pec: direzionegenerale@certregione.fvg.it).

Si dà atto che all’accertamento delle violazioni della presente ordinanza provvedono gli organi di polizia competenti ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981, con versamento delle somme e causale: > secondo le seguenti modalità: – per i pagamenti da effettuare tramite bonifico, conto IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699, intestato alla Regione Friuli Venezia Giulia, capitolo di entrata del bilancio regionale Cap. E/301, – per i pagamenti da effettuare tramite bollettino, numero di c/c postale 85770709. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

(Fonte www.protezionecivile.fvg.it)