11.03.2024 | Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR”

Ai Sindaci dei Comuni del Friuli Venezia Giulia

Il 2 marzo 2024 è entrato in vigore il DL n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR”, atteso soprattutto dagli Enti titolari di finanziamenti per Piccole e Medie opere non più rientranti nel PNRR dove è formalmente confermata la copertura degli investimenti relativi a queste ultime con risorse ministeriali.

Nel Decreto sono indicate anche altre novità per le Piccole e Medie Opere (art. 32 e art. 33 del citato decreto):

1. Semplificazione delle procedure per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura. È stata eliminata la parte in cui si indicava che i Comuni beneficiari sono obbligati al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR, inclusi gli obblighi in materia di applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo all’ambiente” (DNSH), e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione;
2. ReGis come sistema per il monitoraggio e la rendicontazione. I Comuni beneficiari dei contributi continueranno a fare il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche attraverso il portale ReGis;
3. Scadenza del 30 aprile. Entro tale data i Comuni beneficiari dei finanziamenti Piccole Opere devono obbligatoriamente inserire all’interno del portale ReGis gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024;
4. Termine di monitoraggio e rendicontazione. Entro sei mesi dal collaudo o dalla regolare esecuzione i Comuni sono tenuti ad alimentare integralmente la piattaforma ReGis, compresa la rendicontazione completa del progetto;
5. Termine di conclusione progetti. Per i contributi relativi alle annualità 2020-2024 Piccole opere, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31.12.2025;
6. Modifica alla disciplina sull’utilizzo dei risparmi derivanti da ribassi d’asta, diversa fra Piccole e Medie Opere. I risparmi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e alla conclusione dell’opera. Nelle medie opere, eventuali economie di progetto devono essere restituite, mentre per le piccole opere, possono essere utilizzate per ulteriori investimenti con le medesime finalità, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.