Parere prodotto dal Centro di Competenza Finanza Locale di ANCI FVG/COMPA FVG
Il termine per la deliberazione della tariffe Tari, modificato dal decreto cd “Milleproroghe 2021”, è previsto dall’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che a decorrere dall’anno 2022 “i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.
Lo stesso dl “Milleproroghe 2021” ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024.
Come è noto il TUEL prevede l’approvazione del bilancio e di tutti gli atti collegati, fra cui le tariffe ed aliquote di imposte e tributi, entro il 31/12 o entro il termine eventualmente prorogato in base a disposizioni di legge.
Analogamente, l’articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 e l’articolo 53, comma 16 della legge n.388 del 2000 dispongono che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, oltre che i regolamenti delle proprie entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
La legge nr. 25/2022 di conversione del DL 4/2022 (cd Sostegni ter) ha introdotto all’art. 13 il comma 5 bis con il quale si prevede, per gli enti che abbiano già approvato il bilancio, la possibilità di adottare mere variazioni al bilancio, e non già una nuova deliberazione del documento contabile già approvato, qualora entro il termine di deliberazione prorogato da norme di legge, vengano deliberate le aliquote di tariffe e tributi.
Viene, quindi, prevista la possibilità che la deliberazione del bilancio possa essere disgiunta da quella delle aliquote e tariffe di tributi purché quest’ultima avvenga il termine finale di deliberazione del bilancio stesso come fissato dalle eventuali norme di legge di proroga (nel 2022 il 31/05).
In tale quadro normativo, pur permanendo una discrasia fra il termine previsto dalla legge 147/2013 e quello delle altre norme citate, pare si possa sostenere la prevalenza delle disposizioni che consentono la deliberazione delle aliquote e tariffe entro il termine di approvazione del bilancio (31/05) anche alla luce del fatto che tale deliberazione è estrinsecazione del potere regolamentare dei Comuni per tutta la materia tributaria, ivi compresa la TARI.
Si ritiene pertanto che la proroga dei bilanci a data successiva rispetto al termine fissato per la definizione del prelievo sui rifiuti (TARI tributo o tariffa corrispettiva) possa superare tale disposizione, anche tenendo conto che la legge 147/2013 utilizza il verbo “possono”.
Dal punto di vista sostanziale, inoltre, va tenuto conto che il rispetto del termine 30/04 è di fatto impraticabile dato che ancora i PEF non sono stati validati dall’autorità competente.
Si conferma, infine, che da contatti informali con il MEF, vi è notizia che la questione è all’attenzione degli uffici legislativi per poter essere affrontata nella direzione della soluzione descritta.