E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’8 aprile 2026 il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito 31 marzo 2026, recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola” (allegato)
Si ricordano i soli due step temporali e le relative modalità per adeguare gli edifici scolastici alla normativa antincendio:
- entro nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività di cui (art. 4 DPR n. 151/2011), attestante l’attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del DM Interno 26 agosto 1992: lità); 7.1, secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme); 9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di esercizio);
- entro il 31 dicembre 2027 (scadenza prevista nel dl milleproroghe 2025), sono attuate tutte le disposizioni previste nel DM Interno 26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, è presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la SCIA attestante il completo adeguamento
Il decreto prevede altresì che nelle more del completamento dei lavori di adeguamento, le istituzioni scolastiche e i Comuni e Città metropolitane proprietari degli edifici scolastici debbano individuare idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio, tra cui, a titolo indicativo, la limitazione del carico di incendio, l’eliminazione di materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste, la gestione dell’affollamento dell’attività e della distribuzione degli occupanti, ed altro.
ALLEGATO
GU_prevenzione incendi edifici scolastici
