Si diffonde la circolare del 28 novembre 2023, n. 31 del MEF-RGS, recante “Procedure di trasferimento delle risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii..” disponibile anche sul sito del MEF-RGS.
La sede nazionale puntualizza che il provvedimento fornisce le indicazioni operative che le Amministrazioni interessate sono tenute a seguire affinché la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) – sulla base delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 – possa procedere al trasferimento delle risorse del Fondo opere indifferibili.
La Circolare evidenzia che il Fondo per l’avvio di opere indifferibili (FOI) è stato istituito per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge (18 maggio 2022) e il 31 dicembre 2022.
La legge di Bilancio 2023 ha esteso l’operatività del Fondo alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mediante specifico rifinanziamento, al fine di assicurare la copertura dei maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari per l’anno 2023.
In base a quanto previsto da queste disposizioni, sono stati adottati:
· il DPCM 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, relativo alle risorse del «Fondo» concernenti le procedure di affidamento per il 2022 (ordinaria e semplificata);
· il DM 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023, relativo alle risorse del «Fondo» concernenti le procedure di affidamento per il 2023 (ordinaria), nonché gli ulteriori decreti concernenti le procedure relative agli anni 2022 e 2023.
I due provvedimenti disciplinano nel dettaglio l’assegnazione delle risorse, confermando rispettivamente all’articolo 8, comma 1 e all’art. 12, comma 1 che che il trasferimento delle risorse del Fondo viene così effettuato:
· le risorse da destinare alle opere od interventi del PNRR sono trasferite in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;
· le Amministrazioni statali istanti, dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell’erogazione delle risorse di cui al presente Decreto, possono:
a) per gli interventi del PNC di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), disporre il trasferimento all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza o, in alternativa, disporre direttamente i trasferimenti a favore delle stazioni appaltanti o dell’operatore economico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) per gli altri interventi di cui all’articolo 3, commi 3, lettera b), e 4, disporre
- il trasferimento sulle contabilità speciali o sugli altri conti aperti presso la tesoreria statale già istituiti a legislazione vigente;
-
il versamento all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza;
-
trasferimenti diretti a favore delle stazioni appaltanti o dell’operatore economico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Per quanto riguarda le risorse da destinare ad opere o interventi del PNRR, i due provvedimenti succitati non prevedono particolari adempimenti, né a carico delle stazioni appaltanti, né a carico delle Amministrazioni istanti, per cui le risorse PNRR assegnate sono trasferite in favore dei conti di Tesoreria Next generation UE Italia e saranno rese disponibili nell’ambito delle procedure finanziarie del PNRR.
Sul punto, la Ragioneria ricorda che le Amministrazioni titolari dovranno procedere prioritariamente ad utilizzare le risorse finanziare disponibili sulle singole misure/linee di intervento, prima di ricorrere alle risorse aggiuntive a carico del Fondo Opere Indifferibili.
Altre indicazioni sono invece specificate per risorse destinate ad opere o interventi del PNC o per altri interventi di cui all’articolo 8 del DPCM 28 luglio 2022.
Al fine di assicurare ogni possibile collaborazione alle Amministrazioni nella gestione di tale processo e assicurare il supporto informatico per la verifica dei presupposti necessari alla erogazione delle risorse, la Ragioneria Generale dello Stato ha rappresentato che è in corso di realizzazione apposite funzionalità del Sistema informativo ReGiS, cui sarà possibile accedere via web o attraverso il link diretto alla piattaforma https://regis.rgs.mef.gov.it o attraverso il seguente link: https://area.rgs.mef.gov.it dove sarà disponibile materiale a supporto dell’operatività dell’utente.
La Circolare riporta inoltre una serie di allegati:
§ Allegato alla Circolare del 28 novembre 2023, n. 31 – Indicazioni di carattere amministrativo
§ Allegato alla Circolare del 28 novembre 2023, n. 31 – Modello richiesta di erogazione