Green Pass, dal 1° settembre obbligatorio su trasporti, scuola e università

Dal primo settembre si estende l’obbligo del green pass a trasporti, scuola e università, aggiungendosi alle misure in vigore dal 6 agosto, quando la certificazione è diventata obbligatoria per ristoranti e bar al chiuso, piscine e stadi. Secondo il decreto, l’obbligo di green pass vale fino al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza. Sarò obbligatorio dunque per i voli nazionali, allineandosi con quelli in Europa. Servirà il pass anche per accedere a navi e traghetti che effettuano trasporto interregionale, con l’eccezione dei collegamenti marittimi nello Stretto di Messina. La certificazione sarà richiesta per salire sugli Intercity, sugli Intercity Notte e sui treni ad Alta Velocità, non per i regionali. Inoltre, sarà obbligatorio per gli autobus che svolgano servizio in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e per quelli adibiti a servizi di noleggio con conducente. Non sarà richiesto per il trasporto locale, come nel caso di metropolitane, bus urbani e regionali. In tutti i casi, i controlli verranno effettuati prima di salire a bordo. Anche per chi rientra in Italia dall’estero resta l’obbligo di green pass. In particolare, chi arriva dall’estero deve compilare il Passenger locator form digitale (dPLF), un modulo con cui vengono raccolte informazioni per permettere alle autorità sanitarie di contattare i viaggiatori nel caso in cui siano stati esposti al Covid.

Per il personale universitario e AFAM l’assenza causata dalla mancanza di green pass verrà considerato assenza ingiustificata e, dal quinto giorno di assenza, è prevista la sospensione del rapporto di lavoro con la retribuzione o qualsiasi altro emolumento. Mentre per il personale scatteranno controlli ad hoc attraverso strumenti come i lettori a QR code, le verifiche sugli studenti universitari si svolgeranno a campione con le modalità che ogni ateneo individuerà. Esistono vari modi per ottenere la certificazione, con validità differenti a seconda dei casi: aver effettuato la prima dose (validità dopo 15 giorni e fino alla dose successiva); aver completato il ciclo vaccinale (validità di 270 giorni, circa nove mesi); essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti (validità di 48 ore); essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti (validità di 180 giorni). I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e ai servizi per i quali in Italia è necessario il green pass, come mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento. La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l’infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione. Tuttavia, attualmente in caso di viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.

Fonte: Il Giornale dei Comuni