RIDUZIONI/ESENZIONI DALLA TARI E TOSAP O COSAP – L.R. 9/2020

Il Comma 1 dell’art. 3 della L.R. 9/2020 dispone che i Comuni possono per l’anno 2020, deliberare riduzioni/esenzioni dalla TARI e TOSAP o COSAP utilizzando l’avanzo di amministrazione libero e trasferimenti regionali per coprire il minore gettito o la minore entrata.

La norma regionale prevede che le somme stanziate siano destinate a riduzioni ed esenzioni disposte in base alle disposizioni dell’art. 1 comma 660 della legge 147/2013.

La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche e di riduzioni della TOSAP o del COSAP.

In particolare per quanto riguarda la TARI la finalità della norma regionale è quella di ridurre/azzerare l’importo della TARI dovuta dalle attività non domestiche. A tal fine il concorso regionale di cui al comma 2 dell’art. 3 della L.R. 9/2020 deve intendersi basato su delibere comunali adottate in piena autonomia da ciascun comune che prevedano per il 2020 una riduzione e/o esenzione e quindi si traducono in minori entrate tributarie e patrimoniali per la COSAP.

Il contributo sarà assicurato se, attraverso l’utilizzo dei fondi regionali, unitamente al cofinanziamento comunale, vi sarà un’effettiva riduzione del carico tributario per le attività non domestiche.

E’ il caso di precisare che, qualora i Comuni decidessero di riconoscere agevolazioni alle “utenze domestiche”, che queste agevolazioni non prevedono contribuzione da parte della Regione.

Dal punto di vista strettamente tecnico per i Comuni che gestiscono la tariffazione e registrano le relative entrate: poichè il contributo regionale sarà accertato in entrata al titolo II, si suggerisce di completare le operazioni correlate al riconoscimento delle riduzioni e/esenzioni attraverso la previsione in spesa di uno stanziamento, che potrà essere integrato dai fondi che ciascun Comune avrà deciso di destinare a tale finalità, per l’erogazione di un trasferimento alle imprese (leggasi utenze non domestiche beneficiarie delle agevolazioni) pari alle riduzioni/esenzioni accordate. Tale importo troverà, poi, corrispondenza in entrata al titolo III, codice piano dei conti 3.05.99.99.999 “Altre entrate correnti n.a.c.” a “compensazione” dei minori accertamenti tributari registrati al titolo I per effetto delle tariffazioni (sia per TARI tributo che per TARI corrispettivo) accordate agli utenti.

Analogamente, qualora i Comuni decidessero di riconoscere agevolazioni alle utenze domestiche con la precisazione che lo stanziamento in spesa dovrà essere registrato fra i trasferimenti a famiglie.

Si evidenzia che questa modalità di registrazione garantirà, anche nelle rilevazioni contabili, la riduzione delle entrate tributarie rilevate anche dallo Stato al fine del riparto dei fondi di cui all’art. 106 del Decreto Rilancio.

Per i Comuni che sono in regime di tariffa corrispettiva, poiché il contributo regionale sarà erogato direttamente al Comune e accertato in entrata al titolo II. L’operazione si completa attraverso la previsione in spesa di uno stanziamento, che potrà essere integrato dai fondi che ciascun Comune avrà deciso di destinare a tale finalità, per l’erogazione di un trasferimento ai soggetti gestori che copra l’abbattimento tariffario deliberato dal Comune.