COVID: FEDRIGA, DIFESA DELLE FRAGILITÀ SENZA SOSPENSIONE ECONOMIA

“Questo provvedimento non ha l’obiettivo di vessare i cittadini ma di contrastare il contagio proteggendo le fasce deboli della popolazione e dando al contempo la possibilità alle categorie economiche, nei limiti imposti delle misure di sicurezza, di non dover sospendere le loro attività”.

Così il governatore Massimiliano Fedriga ieri nel corso dell’illustrazione dell’ordinanza contingibile e urgente numero 41 siglata nel pomeriggio con la quale, in coordinamento con i presidenti delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, vengono introdotte dalla mezzanotte di domani in Friuli Venezia Giulia ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio. Sottolineando come l’atto abbia registrato anche l’intesa con il ministero della Salute, Fedriga ha annunciato, sul tema degli indennizzi alle attività economiche, un incontro fissato per la prossima settimana tra le tre Regioni e il Governo.

“Una sinergia, quella con Veneto ed Emilia-Romagna – ha detto il governatore – fondata dalla necessità di instaurare, all’interno del regime delle disposizioni regolamentari, un’armonia tra territori contermini che condividono indici pandemici similari e analoghe capacità di presa in carico dei rispettivi sistemi sanitari”. Approfondendo i passaggi dell’ordinanza, Fedriga ha spiegato, per quel che riguarda la tutela degli anziani, che la novità della “forte raccomandazione” agli esercenti di riservare le prime due ore di apertura degli esercizi commerciali di significative dimensioni agli over 65 non rappresenta un divieto per le stesse persone in età di poter accedere nelle altre fasce orarie.

“Si tratta – ha detto il governatore – di creare delle condizioni di maggiore sicurezza per chi presenta un maggior grado di fragilità davanti ai rischi dal contagio”.

Nel dettaglio il provvedimento prevede che, fermo restando l’uso obbligatorio della mascherina (ad eccezione dei bambini sotto i sei anni e di chi sta svolgendo attività sportiva), nel caso in cui venga abbassata per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo le persone dovranno assicurare comunque la distanza minima di un metro. Dalle 15 alla chiusura del locale, la somministrazione di cibi e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti ai tavoli interni o esterni dei locali pubblici, mentre è vietato invece il consumo in aree pubbliche o aperte al pubblico. Inoltre è consentito lo svolgimento di attività sportiva o motoria all’aperto preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori di aree solitamente affollate. Per quanto riguarda poi i negozi di generi alimentari, l’accesso è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni. È poi vietato il mercato all’aperto su area pubblica o privata a meno che i Comuni abbiano adottato un apposito piano, consegnato ai commercianti.

Le indicazioni devono prevedere, tra l’altro, una perimetrazione nel caso di mercati all’aperto, la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita, la sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita. L’ordinanza inoltre, come detto, raccomanda fortemente di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie dimensioni alle persone con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dei negozi. In attesa del parere del comitato tecnico scientifico nazionale vengono poi sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) alcune tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, canto e le lezioni con strumenti a fiato. È vietata anche l’attività dei cori e di utilizzo di strumenti a fiato in assenza delle misure preventive previste dalle linee guida per la ripresa delle attività produttive (sezione produzioni liriche, sinfoniche e spettacoli musicali).

Il provvedimento prevede infine che nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più negozi collegati, compresi i complessi commerciali, siano chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. Nei giorni festivi rimangono aperti le attività di ristorazione, quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie mentre invece viene vietato ogni tipo di altra vendita, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Resta comunque consentita la consegna a domicilio di beni sia alimentari che non alimentari.

Il testo completo dell’ordinanza